Sez. U, Ordinanza n. 10464 del 02/07/2003 (Rv. 564742 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dirigente medico - Controversia promossa nei confronti della ASL per la conservazione della responsabilità della gestione dell'intero reparto nella nuova sede di destinazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia, promossa dal dirigente medico nei confronti della Azienda sanitaria locale di nuova destinazione, avente ad oggetto la conservazione del livello professionale conseguito nel corso della carriera attraverso il mantenimento di mansioni qualitativamente non diverse da quelle svolte presso la sede di provenienza, specificamente identificabili nella responsabilità della gestione di un intero reparto, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario; né rileva la circostanza che il "petitum" sostanziale coinvolga anche la pretesa rimozione dall'incarico di altro dirigente medico destinato al medesimo ospedale, allorché con detta estensione vengano in rilievo, non questioni di regolarità formale della sequela di atti concorsuali che hanno condotto al conferimento di quest'ultimo incarico, ma solo gli effetti organizzativi del medesimo, ossia la valutazione del tasso di riduzione che esso comporta sull'area delle residue responsabilità affidate all'attore, al fine della loro comparazione con quelle affidategli presso l'ospedale di provenienza. (Nella specie la ASL, nel trasferire il dirigente medico alla nuova sede dopo che il relativo provvedimento negativo era stato annullato dal giudice amministrativo, a tanto aveva provveduto quando alla sede di destinazione era stato ormai conferito un assetto organizzativo e strutturale che non prevedeva più l'esistenza di un unico reparto di chirurgia generale, tale che la preposizione al medesimo potesse consentire la conservazione del livello professionale di inquadramento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)