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Sez. 6, Sentenza n. 10549 del 08/06/2000 Ud. (dep. 10/10/2000) Rv. 217287 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Elusione di un provvedimento del giudice civile prescrivente misure cautelari a difesa del possesso - Sentenza di merito, anche non definitiva, del giudice civile, confermativa del provvedimento provvisorio di reintegrazione nel possesso - Mancata esecuzione di detta sentenza - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217287-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, se la misura cautelare disposta dal magistrato civile in sede di reintegrazione a norma degli artt. 689 e 703 cod. proc. civ. venga sostituita dalla sentenza del pretore che, all'esito del giudizio possessorio, e quindi a seguito di un'indagine con cognizione piena, abbia accertato la fondatezza della pretesa fatta valere dalla persona offesa dal reato, viene a mancare il presupposto per la qualifica della condotta tipica di inesecuzione dolosa di un provvedimento del giudice descritta dall'art. 388, secondo comma, cod. proc. pen., e cioè il provvedimento cautelare per la cui salvaguardia il legislatore ha predisposto l'indicata previsione criminosa: sistema protettivo che non ha più ragion d'essere una volta intervenuta la decisione pronunciata in base a una "plena cognitio".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)