Sez. U, Sentenza n. 1839 del 12/06/1972 (Rv. 358849 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO - IRRILEVANZA.*
L'emanazione del decreto di espropriazione per pubblico interesse rappresenta il termine ultimo in cui sorge, a favore del proprietario del fondo in precedenza occupato, il diritto al risarcimento del danno subito per il colposo ritardo della pubblica amministrazione nel promuovere la procedura espropriativa e dal quale, pertanto, inizia a decorrere la relativa prescrizione, ai sensi dell'art 2935. Ai fini della decorrenza di detta prescrizione non ha alcuna Rilevanza la mancata conoscenza del decreto da parte dell'espropriato, dovuta a difetto di notifica del provvedimento, in quanto tale mancata conoscenza rappresenta un ostacolo di puro fatto all'Esercizio del diritto e non un impedimento giuridico. (V 834'70, mass n 346180).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)