Sez. 3, Sentenza n. 10181 del 12/10/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161447 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DIVIETO DI AUMENTO ANCHE TEMPORANEO - PUNIBILITÀ ANCHE A TITOLO DI COLPA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - DIVIETO DI AUMENTO ANCHE TEMPORANEO - PUNIBILITÀ ANCHE A TITOLO DI COLPA.*
L'Obbligo di evitare l'aumento temporaneo dell'inquinamento derivante da scarichi esistenti, di cui agli artt. 21 e 25 legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, è posto senza riferimento al carattere doloso e colposo del fatto dal quale deriva l'aumento ed alla materialità del fatto stesso, perché l'illecito può configurarsi anche per la sola inefficacia temporanea della misura preposta ad evitare l'aumento stesso, e di esso si risponde anche a titolo di colpa.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)