diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1435 del 12/05/1972 (Rv. 358046 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - INVENZIONE (RITROVAMENTO) DI COSA DI ALTRI (DETENTORE, POSSESSORE, PROPRIETARIO) - DI COSA SMARRITA - PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE - DI ASSEGNO CIRCOLARE PRIVO DI GIRATA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL PREMIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358046-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - INVENZIONE (RITROVAMENTO) DI COSA DI ALTRI (DETENTORE, POSSESSORE, PROPRIETARIO) - DI COSA SMARRITA - PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE - DI ASSEGNO CIRCOLARE PRIVO DI GIRATA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL PREMIO - LIMITI.*

Il ritrovatore di un assegno circolare, privo della girata del prenditore, benche la cosa sia priva di valore commerciale, puo domandare il pagamento di un premio ai sensi dell'art 930, terzo comma, cod civ, stante la possibilita che la firma di girata del prenditore, originariamente mancante, venga falsificata da taluno, che poi trasmetta il titolo ad un terzo in buona fede, nei cui confronti chi dal titolo appaia come obbligato cartolare, sarebbe tenuto al pagamento. In tal caso il giudice, nel determinare equitativamente il premio, ben puo tener conto delle eventuali spese della procedura di ammortamento, che l'interessato avrebbe dovuto sopportare in ipotesi di mancata restituzione del titolo.*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 20, Cod. Civ. art. 930, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)