Sez. 1, Sentenza n. 173 del 10/01/1991 (Rv. 470433 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina | Azione di revoca del liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale ex art. 2275 cod. civ. - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci - Sussistenza.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina
L'azione di revoca del liquidatore di una società di persone, nominato dal presidente del tribunale, "ex art. 2275 cod. civ., per superare la mancanza di accordo tra i soci, dà luogo ad un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci, incidendo con effetto modificativo su un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)