Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 23/05/1978 (Rv. 391912 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ricorre ipotesi di aggravamento del rischio nel contratto di Assicurazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1898 cod civ, qualora una nuova situazione, non prevista e non prevedibile, incida in via stabile e durevole sulla gravita ed intensita del rischio assunto dall'assicuratore, si da alterare l'equilibrio fra questo ed il premio pattuito, oltre il limite della normale alea contrattuale. (nella specie, in tema di Assicurazione contro il furto di oggetti da custodirsi nella casa abitata dall'assicurato, la SC, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che configurava un aggravamento del rischio il trasferimento dell'assicurato in altra abitazione, in via non occasionale ma definitiva). (V 1678/77, mass n 385390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)