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Sez. 6, Sentenza n. 1854 del 16/06/1972 Ud. (dep. 05/03/1973) Rv. 123425 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COMPARIZIONE DEL CONTUMACE - INTERROGATORIO - COMPARIZIONE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE FINALE - OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123425-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - COMPARIZIONE DEL CONTUMACE - INTERROGATORIO - COMPARIZIONE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE FINALE - OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di interrogare l'imputato contumace, nel caso che egli compaia nel corso del dibattimento, sussiste solo quando il contumace si presenta prima che sia cominciata la discussione finale; nel caso invece che la comparizione del contumace avvenga a discussione gia iniziata, l'ultimo comma dell'art 501 cod proc pen esclude tale Obbligo, con la conseguenza che l'omesso interrogatorio dell'imputato, nella suddetta ipotesi, non comporta alcuna nullita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)