Sez. 1, Sentenza n. 11787 del 21/11/1998 (Rv. 520930 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento proposta nei confronti del fallimento - Conseguenziale domanda di condanna per pretese creditorie - Competenza del foro fallimentare.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
Solo la domanda di mero accertamento dell'illegittimità del licenziamento, proposta nei confronti del fallimento, rientra nella competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, in deroga alla speciale competenza attribuita dall'art. 24 legge fall. al giudice del fallimento. Sussiste invece la competenza di quest'ultimo nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto al giudice del lavoro, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300 del 1970, anche il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie dipendenti dall'illegittimo recesso del datore di lavoro, atteso che in tal caso l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento costituisce solo la premessa logico - giuridica della decisione relativa al pagamento delle somme spettanti al lavoratore, senza che sia di ostacolo all'affermazione della competenza del giudice fallimentare la natura meramente accessoria e consequenziale dei crediti dedotti in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)