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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16594 del 21/07/2014 (Rv. 632529 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimenti celebrati col rito del lavoro - Nuova formulazione degli artt. 43 e 47 cod. proc. civ. - Istanza di regolamento proposta avverso il solo dispositivo di ordinanza, prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632529-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche a seguito della nuova formulazione degli artt. 43 e 47 cod. proc. civ., la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone che l'ordinanza sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, sicché è inammissibile ove proposta avverso il solo dispositivo letto in udienza, prima del deposito della relativa motivazione, dovendosi coordinare il principio che fonda la legittimazione all'impugnazione sulla soccombenza con quello secondo il quale l'impugnazione deve indicare le censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)