Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 467 Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici
1. I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici.
2. Sull'ammissibilita' di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalita' di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione e' fatta menzione nel processo verbale.
Art. 468 Discussione finale
1. Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.
2. Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi.
3. In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola se la domandano.
4. La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore.
Art. 469 Interruzione della discussione per assumere nuove prove
1. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta ed evidente necessita'. Se questa si verifica, il giudice pronuncia ordinanza, indicando specificamente i motivi del provvedimento e stabilendo i limiti nei quali la sua applicazione deve essere contenuta.
Art. 470 Provvedimenti contro l'ingiustificato prolungamento della discussione
1. Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facolta' di parlare, per prolissita', divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due « successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facolta', di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, o in ogni altro nel quale sia stata tolta la facolta' di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e stata tolta la facolta' predetta.7
Art. 471 Sanatoria delle nullita' verificatesi nel dibattimento
1. Le nullita' verificatesi nel dibattimento sono sanate, se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto, e, quando cio' non e' possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale.
Capo II. Della sentenza
Art. 472 Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza
1. Il dibattimento e' chiuso appena terminata la discussione.
2. La sentenza e' deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilita', e il dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente o da un giudice del collegio o dal pretore, fuori dei casi preveduti dal secondo capoverso dell'articolo 423 e dalla prima parte dell'articolo 425, nei quali la lettura avviene a porte chiuse.
3. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura.
Art. 473 Norme per la deliberazione della sentenza
1. Nel deliberare la sentenza il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione, e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. Tutti i giudici danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre.
2. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado o a parita' di grado dal giudice meno anziano, e vota per ultimo. Nei procedimenti davanti alla corte d'assise votano prima gli assessori, cominciando dall'assessore meno anziano in ordine di eta'.
3. Se i giudici presenti al dibattimento eccedono il numero legale, i meno elevati in grado o i meno anziani non possono partecipare alla votazione, a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore all'udienza, nel qual caso egli prende il posto del meno elevato in grado o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare.
4. Qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i giudici che hanno votato per la pena piu' grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena gradatamente piu' prossima alla piu' grave, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi e' parita' di voti, prevale l'opinione piu' favorevole all'imputato.
5. La deliberazione e' sempre segreta, e nessuno puo' opporre l'inosservanza delle disposizioni precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito nel secondo capoverso di questo articolo.
6. Il dispositivo e' scritto e firmato dal presidente o dal pretore e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti.
Art. 474 Requisiti formali della sentenza
1. La sentenza contiene:
1° l'intestazione al nome del Re e la menzione dell'Autorita' che l'ha pronunciata;
2° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo, le generalita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile;
3° l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'oggetto dell'imputazione;
4° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui la sentenza e' fondata;
5° l'indicazione degli articoli di legge applicati;
6° il dispositivo;
7° la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata e del cancelliere.
2. Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, alcuno dei giudici non puo' sottoscriverla, ne e' fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici. Se trattasi di sentenza pronunciata dal pretore, e questi non puo' sottoscriverla, il presidente del tribunale del circondario vi appone la propria sottoscrizione, menzionando la causa della sostituzione.
Art. 475 Nullita' della sentenza
1. La sentenza e' nulla:
1° se la persona dell'imputato non e' sufficientemente indicata, salvo quanto e' disposto nell'articolo 81;
2° se manca l'enunciazione dei fatti imputati;
3° se manca o e' contradittoria la motivazione;
4° se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo quanto e' stabilito nel numero 3° dell'articolo seguente;
5° se la sentenza e' priva della data o della sottoscrizione dei giudici o di alcuno di essi, o del pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente.
Art. 476 Rettificazione della sentenza
1. Si provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 149:
1° quando occorre rettificare le generalita' dell'imputato o di altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identita' fisica;
2° quando occorre completare la motivazione insufficiente;
3° quando il dispositivo della sentenza e' difforme da quello letto all'udienza ed esistente negli atti;
4° nel caso di mancanza di requisiti non prescritti a pena di nullita'.
Art. 477 Relazioni tra la sentenza e l'accusa contestata
1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque piu' gravi, e applicare le misure di sicurezza, purche' la cognizione del reato non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale.
2. Se risulta dal dibattimento che il fatto e' diverso da quello enunciato negli atti predetti, il giudice, fuori dei casi contemplati nell'articolo 445, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 478 Proscioglimento per perdono giudiziale
1. Quando i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato, il giudice, il quale ritiene di concedere invece il perdono giudiziale a norma dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 479 Proscioglimento per altri motivi
1. Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile, o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.
3. Se non risultano sufficienti prove per condannare, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.
4. Se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
5. Quando occorre, il giudice ordina la liberazione del prosciolto e la cessazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate.
6. Con la sentenza e' ordinata la cessazione delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate quelle che il giudice ritiene di dover ordinare a norma del codice penale.
Art. 480 Provvedimenti della sentenza che accerta la falsita' di documenti
1. La falsita' di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata con sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata nel giudizio per qualsiasi reato, deve essere dichiarata nel dispositivo della sentenza stessa. Con lo stesso dispositivo deve essere ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, e se e' il caso la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripri-stinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando puo' pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
Art. 481 Esecuzione della sentenza che dichiara la falsita' di documenti
1. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, la sentenza di condanna o di proscioglimento che dichiara la falsita' totale o parziale di un atto pubblico o di una scrittura privata, e' eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente della corte o del tribunale che ha pronunciato la sentenza stessa, a richiesta e con l'intervento del pubblico ministero, e con l'assistenza del cancelliere che ne compila il processo verbale. Il pretore provvede d'ufficio.
2. La cancellazione totale del documento si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo, e mediante compilazione del processo verbale, in cui si attesta questo adempimento, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando costui la chiede dimostrando di avervi legittimo interesse.
3. Negli altri casi il testo del documento, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel processo verbale.
Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositarlo unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso. Se il documento era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia di questo atto alla detta persona, quando la chieda dimostrando di avervi legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Nel processo verbale il giudice da' le disposizioni occorrenti per l'osservanza di quanto e' stabilito nei due capoversi precedenti.
Art. 482 Condanna alle spese e ai danni in caso di proscioglimento
1. Nel caso di proscioglimento, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, si applicano le disposizioni degli articoli 382 e 383 per cio' che concerne la condanna alle spese anticipate dallo Stato, e alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile.17
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice puo', quando l'interessato ne fa domanda, condannare la parte civile alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato e del responsabile civile, citato o intervenuto nel giudizio. Si osserva anche in questo caso la disposizione dell'articolo 383.
Art. 483 Sentenza di condanna
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 478 e 479, il giudice pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene e, se occorre, applicando le misure di sicurezza.
2. Il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per piu' reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene.
3. Con la sentenza di condanna il condannato e' dichiarato quando occorre delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.
Art. 484 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi in cui a' termini dell'articolo 36 del codice penale la sentenza di condanna deve essere pubblicata, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto, e designa il giornale o i giornali in cui la sentenza deve essere inserita.
Art. 485 Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
1. Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
2. La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione.
Art. 486 Esecuzione immediata dei provvedimenti preveduti dall'articolo precedente
1. I provvedimenti dati dal giudice a norma dell'articolo precedente debbono essere eseguiti immediatamente, anche durante il termine per impugnare la sentenza e nonostante l'impugnazione proposta.
Art. 487 Provvedimenti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato penale
1. Quando la legge consente il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, il giudice, se ritiene di concederlo, provvede con la sentenza di condanna a norma, degli articoli 163, 164 e 165 del codice penale.
2. Quando il giudice, nei casi preveduti dall'articolo 175 del codice penale, intende disporre che non sia fatta menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, provvede con la sentenza in conformita' dell'articolo stesso.