Sez. 1, Sentenza n. 4466 del 24/01/1973 Ud. (dep. 08/06/1973) Rv. 124253 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*
Non sono proponibili con ricorso per Cassazione motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento e stato devoluto al giudice di appello, poiche nelle parti o sui punti non investiti da appello la sentenza ha acquistato autorita di cosa giudicata. Se anche possono essere dedotte per la prima volta ragioni di diritto sostanziale, in quanto a cio non e di ostacolo la norma dell'art 525 cod proc pen, tale regola, peraltro, non trova applicazione quando tali censure di diritto abbiano riferimento a situazioni di fatto precluse dall'art 515 non essendo state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)