Sez. 2, Sentenza n. 1595 del 24/05/1968 (Rv. 333348 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONI - IMPEDIMENTI E LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DEL FABBRICATO- ESECUZIONE DI OPERE DI RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO SENZA IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SOPRAELEVAZIONI - IMPEDIMENTI E LIMITI - CONDIZIONI STATICHE DEL FABBRICATO- ESECUZIONE DI OPERE DI RAFFORZAMENTO E CONSOLIDAMENTO SENZA IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*
La facolta di sopraelevazione di nuovi piani dell'edificio condominiale e sottoposta al limite delle condizioni statiche del fabbricato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod.civ. se in relazione a tale limite la sopraelevazione non e possibile, l'autore di essa, in Mancanza del consenso unanime dei condomini, non puo ovviare al divieto relativo mediante la diretta esecuzione di opere di rafforzamento e di consolidamento, specie quando queste non possono essere effettuate se non mediante la invasione della sfera di godimento esclusivo dei partecipanti al condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)