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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 15 Materia regolata da piu' leggi penali o da piu' disposizioni della medesima legge penale

1. Quando piu' leggi penali o piu' disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16 Leggi penali speciali

1. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Titolo secondo. Delle pene

Capo I. Delle specie di pene, in generale

Art. 17 Pene principali: specie

1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

  1. 1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

  2. 2° l'ergastolo;

  3. 3° la reclusione;

  4. 4° la multa.

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  1. 1° l'arresto;

  2. 2° l'ammenda.

Art. 18 Denominazione e classificazione delle pene principali

1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

2. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19 Pene accessorie: specie

1. Le pene accessorie per i delitti sono:

  1. 1) l'interdizione dai pubblici uffici;

  2. 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

  3. 3) l'interdizione legale;

  4. 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

  5. 5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;

  6. 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

  1. 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

  2. 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20 Pene principali e accessorie

1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Capo II. Delle pene principali, in particolare

Art. 21

ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224

Art. 23 Reclusione

1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

3. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24 Multa

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni.

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni.

Art. 25 Arresto

1. La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

2. Il condannato all'arresto puo' essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26 Ammenda

1. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni.

Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali

1. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Capo III. Delle pene accessorie, in particolare

Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici

1. L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.

2. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

  1. 1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

  2. 2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

  3. 3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

  4. 4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

  5. 5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;3441

  6. 6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

  7. 7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

3. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.34

4. Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.

5. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.

Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

1. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 30 Interdizione da una professione o da un'arte

1. L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorita', e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

2. L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

1. Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Art. 32 Interdizione legale

1. Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale.

2. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potesta' dei genitori.

3. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresi', durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.

4. Alla interdizione legale si applicano, per cio' che concerne la disponibilita', e l'amministrazione dei beni, nonche' la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

Art. 32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

1. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 32-ter Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

1. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

2. Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre anni.

Art. 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione

1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attivita' imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.