Sez. L, Sentenza n. 17746 del 16/10/2012 (Rv. 624070 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | CERTALEX - Revisione per errore - Procedimento ex art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989, applicabile "ratione temporis" - Scelte difensive dell'ente previdenziale - Allegazione di un errore iniziale sulla diagnosi ovvero sulla verifica di miglioramenti successivi delle condizioni dell'assicurato - Influenza ai fini dell'accertamento giudiziale - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie deduzioni in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989 (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto con l'art. 9, commi, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 38 del 2000), allegando un errore iniziale sulla diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento giudiziale, il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al trattamento previdenziale, con onere della prova a carico del beneficiario, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)