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Sez. 1, Sentenza n. 8322 del 01/09/1997 (Rv. 507414 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - SERVIZI DI PREVENZIONE | Servizi ispettivi già svolti dal soppresso E.N.P.I. - Conseguente sopravvenuta gratuità degli stessi - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507414-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - SERVIZI DI PREVENZIONE

In relazione all'avvenuta soppressione, attraverso la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, sia dell'A.N.C.C. sia dell'E.N.P.I., ed all'avvenuto trasferimento, ex art. 20 della legge n. 833 del 1978, alle UU.SS.LL., dei servizi di attività ispettiva sulle apparecchiature e gli impianti a pressione e su quelli di sollevamento, già di competenza degli enti soppressi, l'istituzione del servizio sanitario nazionale non ha comportato l'introduzione, nell'ordinamento, di un principio generale di gratuità per tutte le prestazioni erogate dagli organi del predetto servizio, ma solo del diritto all'erogazione di un determinato livello di prestazioni sanitarie a favore di tutti i cittadini e di quello all'uniformità delle condizioni di salute negli ambienti di vita e di lavoro su tutto il sanitario nazionale. Nulla, pertanto, esclude che le UU.SS.LL. ed i presidi sanitari ad esse collegati svolgano le suddette attività ispettive a pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 20 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)