Sez. 5, Sentenza n. 23562 del 03/11/2006 (Rv. 594947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Compensi spettanti agli amministratori delle società - Deducibilità ex art. 62 t.u.i.r. - Somme liquidate a titolo di rimborso spese - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deducibilità dei "compensi in misura fissa" spettanti agli amministratori delle società, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche recate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537), è limitata alle sole somme corrisposte a titolo di compensi, e non si estende a quelle liquidate a titolo di rimborso spese. Ciò in quanto solo le prime costituiscono da un lato costi per la società erogante, e, dall'altro, nella stessa misura, reddito per i soggetti percipienti, con conseguente soggezione ad imposta in capo a questi ultimi, laddove le seconde conservano la natura di rimborso spese anche per i percipienti, i quali per esse non sopportano alcun prelievo fiscale; mentre, poi, i "compensi in misura fissa" agli amministratori sono comunque deducibili, le spese lo sono, invece, solo se, e nella misura in cui, in base alla documentazione di supporto, possano considerarsi certe e, comunque, in virtù della ragione di ciascuna, inerenti all'attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)