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DIRETTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Testo in vigore al

Art. 19

1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas nel periodo di cui all'articolo 28:

  1. a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

  2. b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calendario di cui all'articolo 28 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b).

Art. 20

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che:

— le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante linea diretta i clienti di cui all'articolo 18 della presente direttiva;

— tali clienti idonei nel loro territorio siano riforniti mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17 ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie a norma dell'articolo 21.

Art. 21

1. Gli Stati membri assicurano che le parti negozino in buona fede l'accesso al sistema e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale per ostacolare il buon esito delle trattative.

2. Gli Stati membri designano un'autorità competente, indipendente dalle parti, per risolvere sollecitamente le controversie relative alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative alle trattative ed al rifiuto di accesso nell'ambito della presente direttiva. L'autorità competente presenta le sue conclusioni al più presto o, se possibile, entro dodici settimane dalla data in cui è stata adita. Il ricorso a questa autorità fa salvo l'esercizio dei mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.

3. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella cui fa capo il sistema dell'impresa di gas naturale che nega l'uso o l'accesso allo stesso. Quando il sistema fa capo a più di una di tali autorità, queste si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate.

Art. 22

Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.

Art. 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti che devono essere idonei a norma dell'articolo 18, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

  1. a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

  2. b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

  3. c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti «upstream» per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti «upstream» o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa;

  4. d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo «upstream».

3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla soluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti «upstream», tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nello stipulare l'accesso a tali reti.

4.

In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla soluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti «upstream» che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

2. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abrogarle qualora esse provochino una distorsione della concorrenza e incidano negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Art. 25

1.

Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2.

Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.

Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

  1. a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

  2. b) necessità di adempiere gli obblighi di servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

  3. c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

  4. d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

  5. e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

  6. f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

  7. g) misura in cui, nell'accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

  8. h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e

  9. i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono più a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI.

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Art. 26

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale un fornitore che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ciascuna di tali deroghe è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ognuna di tali deroghe è notificata alla Commissione.

3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

4.

La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 3 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

— necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

— entità e prospettive di ammortamento degli investimenti necessari;

— dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

— prospettive del mercato del gas in questione;

— dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e

— fattori socioeconomici e geografici.

Una deroga può essere concessa soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

5. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 4, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 3, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 27

1. Entro il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle necessarie misure di armonizzazione che non si ricollegano alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione le proposte di armonizzazione necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano su tali proposte entro due anni dalla loro presentazione.

Art. 28

La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno del gas naturale e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare a tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita, la possibilità di adottare disposizioni per l'ulteriore miglioramento del mercato interno del gas naturale, da attuarsi dieci anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Art. 29

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data indicata all'articolo 30. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 30

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. CUNNINGHAM (3) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1993 (GU C 329 del 6.12.1993, pag. 182), posizione comune del Consiglio (CE) n. 17/98 del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26.3.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio dell'11 maggio 1998.