Sez. U, Sentenza n. 343 del 12/02/1970 (Rv. 345240 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - RICHIESTA DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO D'ALLOGGIO - CONFIGURABILITA DI DIRITTO SOGGETTIVO - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA PRETESA DELL'ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - RICHIESTA DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO D'ALLOGGIO - CONFIGURABILITA DI DIRITTO SOGGETTIVO - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA PRETESA DELL'ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - CONDIZIONI.*
Poiche in base alla disciplina disposta con la legge 21 marzo 1958, n 447, con il DPR 17 gennaio 1959, n 2, e con la legge 27 aprile 1962, n 231, e astrattamente configurabile come diritto soggettivo perfetto la situazione giuridica dell'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare che consenta di ottenere, dall'ente al quale appartiene, la cessione in proprieta dell'alloggio medesimo, non si verifica un'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, qualora si controverta sul riconoscimento in concreto della pretesa dell'assegnatario, diretta ad ottenere la cessione in proprieta dell'alloggio, costruito o acquistato dal ministero delle Finanze e concessogli in applicazione della l 27 giugno 1945 n 329, dovendosi in tal caso la domanda rigettare nel merito ove difettino le condizioni del suo accoglimento. (V 3281-68, massima n 336250 2832-66, massima n 325391).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)