Sez. 2 - , Ordinanza n. 21086 del 04/07/2022 (Rv. 665377 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Condominio - Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. - Regolamento contrattuale di modifica di tali criteri - Modificazione di tale regolamento - Possibilità - Solo con accordo unanime dei condòmini - Procedimento di formazione necessariamente assembleare - Esclusione - Efficacia verso gli aventi causa senza il loro consenso - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
In tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando essa gli aventi causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.
Cod. Civ. art. 1123 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)