Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili
Testo vigente
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 25
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Art. 26
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Capo III. Diritti accessori e rimborsi di spese
Art. 27
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Art. 28
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Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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Art. 32
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Capo IV. Disposizioni speciali relative agli onorari ed ai diritti accessori
Art. 33
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Art. 34
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Art. 35
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Titolo II. Diritti dovuti al Consiglio notarile
Art. 36
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Art. 37
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Art. 38
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Titolo III. Diritti dovuti all'Archivio notarile
Art. 39
1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'.
2. L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.
3. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.6
Art. 40
1. E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.
2. Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.
3. E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.6
Art. 41
Art. 42
1. Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.
2. Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.6
Art. 43
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Art. 44
1. All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, pero', devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.
2. Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, e' necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.6