Sez. 6, Sentenza n. 10681 del 04/02/2003 Cc. (dep. 07/03/2003) Rv. 224020 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Divieto per il magistrato addetto a funzioni di sorveglianza di essere adibiti a funzioni diverse - Conseguente incompatibilità all'esercizio di funzioni diverse - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 68, comma quarto, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie, non prevede una incompatibilità volta ad assicurare l'imparzialità del giudice in uno specifico procedimento, ma è dettata dall'esigenza di non distogliere il giudice di sorveglianza dalla propria peculiare attività istituzionale, anche al fine di consentirgli una idonea e necessaria specializzazione di funzioni, sicché si configura come norma generale di organizzazione relativa alla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari, la cui deroga è espressamente prevista dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione di detti uffici per il biennio 2002-2003, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle specifiche attribuzioni demandategli dagli artt. 7-ter e 110 dell'ordinamento giudiziario nei casi in cui occorra assicurare continuità e regolare funzionamento dei medesimi uffici. Ne consegue che non sussiste incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice collegiale, in un processo già iniziatosi, in capo al componente del collegio che, successivamente trasferito al tribunale di sorveglianza, sia trattenuto in dette funzioni per il suo proseguimento in forza di rituale applicazione a tempo pieno disposta dal presidente della Corte d'appello. (Fattispecie in tema di ricusazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 110 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)