Sez. U, Sentenza n. 2682 del 11/05/1979 (Rv. 399002 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA - NATURA - CONTROVERSIE TRA L'OPERA ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA - NATURA - CONTROVERSIE TRA L'OPERA ED I SUOI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
L'opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, la quale, con organizzazione non improntata a fini di lucro, svolge attivita di assistenza e soccorso degli orfani e dei bisognosi, e un ente pubblico non economico. Pertanto, le prestazioni lavorative subordinate svolte in favore di detto istituto, con continuita e retribuzione predeterminata, nonche in forza di un atto di nomina, ovvero di un comportamento inequivoco del datore di lavoro idoneo a rivelarne la volonta di inserire le prestazioni medesime nello ambito della propria struttura organizzativa ed in correlazione con le proprie attivita istituzionali, integrano un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)