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Sez. 6, Sentenza n. 773 del 01/04/1969 Ud. (dep. 26/09/1969) Rv. 112862 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSISTENZA DA PARTE DI TERZI - ESCLUSIONE DEL REATO - MANCANZA.*
Stato
decisa il 1969-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112862-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA -DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI -OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSISTENZA DA PARTE DI TERZI - ESCLUSIONE DEL REATO - MANCANZA.*

Il reato di cui all'art 570, secondo comma, n 2 cod pen, non e escluso dal fatto che l'alimentando sia assistito da terzi (nella specie moglie assistita dai propri genitori), che anzi l'interesse pubblico e le esigenze di ordine morale e sociale tutelati con la cennata norma risultano piu gravemente lesi ove l'obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, per sottrarsi agli obblighi giuridici, derivantigli dalla sua qualita nei rapporti col soggetto passivo e stabiliti da norme civili penalmente sanzionate, speculi o faccia affidamento sull'altrui spirito di solidarieta familiare o sociale. Ne puo avere Rilevanza la mancata esplicita richiesta avanzata dal familiare bisognoso, perche, nella ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza economica, l'oggetto della tutela penale e l'interesse dello stato di salvaguardare la famiglia contro quella che rappresenta una delle piu gravi violazioni, da parte dei suoi membri qualificati, del dovere fondamentale di non far mancare al soggetto bisognoso le cose indispensabili alla vita, onde nessuna efficacia scriminante puo avere la mancata richiesta di tali mezzi sotto il profilo di un tacito consenso alla non corresponsione di essi, dato il carattere indisponibile del bene e dell'interesse protetto con la norma in questione. (V 107451, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)