Codice di procedura civile
Testo in vigore al
§ 2. Vendita senza incanto
Art. 570 Avviso della vendita
1. Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione ... degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
Art. 571 Offerte d'acquisto
1. Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
2. L'offerta non e' efficace se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Art. 572 Deliberazione sull'offerta
1. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
2. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, e' sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.
3. Se supera questo limite, il giudice puo' fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi e' seria probabilita' di migliore vendita all'incanto.
4. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
Art. 573 Gara tra gli offerenti
1. Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta piu' alta.
2. Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
Art. 574 Provvedimenti relativi alla vendita
1. Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e' avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
2. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
3. Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Art. 575 Termine delle offerte senza incanto
1. Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e' pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
2. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice puo' prorogare tale termine fino a quattro mesi.
§ 3. Vendita con incanto
Art. 576 Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
1. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito.
2. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577 Indivisibilita' dei fondi
1. La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce un'unita' colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578 Delega a compiere la vendita
1. Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e' situata.
2. In tale caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
Art. 579 Persone ammesse agli incanti
1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
2. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
3. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580 Prestazione della cauzione
1. Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
2. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
Art. 581 Modalita' dell'incanto
1. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
2. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
3. Allorche' siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e' aggiudicato all'ultimo offerente.
4. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla.
Art. 582 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario
1. L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583 Aggiudicazione per persona da nominare
1. Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
2. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584 Offerte dopo l'incanto
1. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.
2. Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere da' pubblico avviso dell'offerta piu' alta a norma dell'articolo 570.
Art. 585 Versamento del prezzo
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
2. Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Art. 586 Trasferimento del bene espropriato
1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell' esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508.
2. Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
3. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario
1. Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
Art. 588 Esito negativo dell'incanto
1. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni puo' fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.
Art. 589 Istanza di assegnazione
1. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Art. 590 Provvedimento di assegnazione
1. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
2. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
3. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.