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Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 20/09/2013 (Rv. 627527 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - D.l. n. 41 del 2004 - Determinazione del prezzo di vendita - Criteri.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627527-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nel sistema risultante dalla disciplina introdotta dal d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell'unità immobiliare deve farsi riferimento esclusivamente ai valori di mercato correnti nel mese di ottobre 2001, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata la stima e da quella in cui è intervenuta l'accettazione del conduttore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2001 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)