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Sez. 2, Sentenza n. 801 del 17/03/1972 (Rv. 356970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VERBALI PREDETTI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VERBALI PREDETTI - VALORE PROBATORIO.*

In tema di controversia derivanti da omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali, i verbali di contravvenzione dell' ispettorato del lavoro, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell' organo da cui provengono, posseggono un grado di attendibilita che non puo essere infirmato mediante un generico disconoscimento, essendo, invece, necessaria una specifica prova contraria, per cui, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, le attestazioni dell' ispettorato possono costituire, da sole, prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal funzionario verbalizzante. (Conf 977'67, mass n 327245).*

Riferimenti normativi: Legge 01/03/1945 num. 177 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)