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Sez. 5, Sentenza n. 24261 del 18/11/2011 (Rv. 620337 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 legge n. 413 del 1991 - Presupposto impositivo - Percezione delle somme dopo l'entrata in vigore della detta legge - Sufficienza - Trasferimento del bene in epoca anteriore al 1° gennaio 1989 - Rilevanza - Esclusione - Questione di conformità agli artt. 3 e 53 Cost. e alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620337-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, ed in particolare prima del 1° gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui al comma 9 del citato art. 11, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma. Né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in questione, che in precedenza non ne erano colpite e concretizzando la percezione della plusvalenza un indice di ricchezza e di capacità contributiva, la cui individuazione è rimessa, così come la nozione di reddito, alla discrezionalità del legislatore, senza che tale disciplina si ponga in contrasto sia con il citato art. 3 sia con la CEDU, la quale concerne soltanto il profilo della tutela del diritto di proprietà, ma non gli aspetti fiscali della vicenda espropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)