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Sez. 5, Sentenza n. 11486 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185110 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE SPECIFICA ANCHE SUL PIANO TECNICO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185110-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI PERITALI - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE SPECIFICA ANCHE SUL PIANO TECNICO - SUSSISTENZA.*

Il giudice non è tenuto a seguire le conclusioni alle quali perviene il perito e può ripudiarle in virtù del potere discrezionale in tema di libero apprezzamento della prova. Deve però, in tal caso, doverosamente esporre, attraverso una dettagliata critica, le ragioni del proprio dissenso anche su un piano essenzialmente tecnico da opporre ai rilievi peritali ispirati ai canoni della particolare disciplina scientifica oggetto dell'accertamento. Solo quando tale Obbligo sia stato soddisfatto rimane preclusa, in Sede di legittimità, qualsiasi rivalutazione della decisione sul punto. (V mass n 178573, ed ivi citate; (V mass n 175553, ed ivi citate; (V mass n 153475, ed ivi citate; (V mass n 151302, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)