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Sez. L, Sentenza n. 7537 del 12/10/1987 (Rv. 455479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E SOGGETTI CONCEDENTI - INDICIZZAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - VERSAMENTO - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E SOGGETTI CONCEDENTI - INDICIZZAZIONE.*

Il contributo addizionale, istituito dall'art. 15 legge 3 giugno 1975 n. 160, sui contributi dovuti per l'adeguamento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soggetti concedenti è soggetto al meccanismo di indicizzazione previsto dall'art. 22 della legge medesima, che prevede l'adeguamento dei contributi dovuti in misura fissa all'INPS nella stessa misura percentuale degli aumenti di pensione (verificatisi in applicazione dell'art. 19 legge 30 aprile 1969 n. 153), atteso che l'addizionale suddetta - al pari del contributo base - ha natura contributiva ed è stabilita in misura fissa, a nulla rilevando invece che essa sia in particolare destinata al ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. (V 6867/86, mass n 448970).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 17, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)