Sez. 1, Ordinanza n. 1255 del 17/05/1977 Cc. (dep. 19/08/1977) Rv. 138802 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ESTREMI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - ESTREMI.*
La riduzione di pena prevista dall'art 54 legge 1975 n 354 puo essere concessa soltanto se, attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione, possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi verso propositi moralmente sani per un efficace reinserimento nella societa. A tal fine, non e sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che offra elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento del fine rieducativo perseguito dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)