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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30951 del 27/12/2017 (Rv. 647772 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Vendita di alloggi di edilizia agevolata - Nuovo regime introdotto dalla legge n. 85 del 1994 - Alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647772-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge n. 85 del 1994, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge n. 179 del 1992, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La citata disciplina vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori alla legge n. 179 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata sul rilievo che il contratto preliminare di vendita era stato stipulato il 4 marzo 1999, laddove la convenzione intercorsa tra la cooperativa e il comune risaliva al 1981).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 179 art. 20, Legge 28/01/1994 num. 85 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)