Sez. L - , Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022 (Rv. 665819 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni civili - Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. (Fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti soggetti, a far data dal 1° gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale).
Cod. Civ. art. 2934, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 lett. A CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)