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Sez. 4, Sentenza n. 4853 del 19/12/1975 Ud. (dep. 14/04/1976) Rv. 133272 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE -MOTIVAZIONE -IN GENERE - MOTIVAZIONE SULLA INSUFFICIENZA DI PROVE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133272-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE -MOTIVAZIONE -IN GENERE - MOTIVAZIONE SULLA INSUFFICIENZA DI PROVE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una serie incompleta di elementi di responsabilita, ovvero la sussistenza di elementi probatori di accusa di tale entita da poter giustificare di per se una affermazione di colpevolezza e quella di altri elementi favorevoli all'imputato, che pur senza svalutare i primi, possano legittimare il dubbio sulla responsabilita di costui. Per l'adozione della formula dubitativa il giudice di merito e tenuto ad indicare e comparare gli elementi processuali sui quali si impernia l'incertezza e il Sindacato della Corte di Cassazione al riguardo deve limitarsi al controllo dell'eventuale Mancanza di motivazione sulle ragioni del dubbio senza giungere all'esame della fondatezza del dubbio stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)