Sez. 3, Sentenza n. 3300 del 23/02/1981 Ud. (dep. 14/04/1981) Rv. 148369 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - SBANCAMENTI DI TERRENO - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - IN GENERE - SBANCAMENTI DI TERRENO - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Agli effetti dell'art 10 della legge 6 agosto 1967 n 765 costituiscono opere di urbanizzazione, per le quali e necessaria la licenza edilizia, tutte le opere che modifichino stabilmente il terreno per un uso per cui sia necessario una preventiva valutazione di opportunita e di convenienza per l'armonioso sviluppo dello aggregato urbano. Rientra, pertanto, tra tali opere lo sbancamento di un terreno, specie, di notevoli dimensioni, in quanto costituisce una modificazione della precedente conformazione di un'area sita nell'ambito del territorio comunale la cui sistemazione e compresa tra le opere di urbanizzazione del territorio per le quali e richiesta la licenza del sindaco. (nella specie trattavasi di sbancamento di metri quadrati settemila di terreno sottoposto a vincolo archeologico senza licenza. E stata esclusa l'applicabilita della amnistia).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)