Sez. L, Sentenza n. 2177 del 03/04/1984 (Rv. 434217 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - INTERPRETAZIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DEGLI ORARI E DEI TURNI DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 25, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. N. 2328 DEL 1923 - INTERPRETAZIONE.*
In tema di formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, la disposizione dell'art. 25 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328 - la quale, per il personale (non viaggiante) delle stazioni e degli scali, stabilisce che "in ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un riposo continuato di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori" - è in rapporto di stretto collegamento, oltre che d'immediata contiguità, con l'art. 24 dello stesso R.d.l. (il quale stabilisce in sedici ore la durata massima del periodo lavorativo con riferimento ad "ogni periodo di ventiquattr'ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio") e, pertanto, sebbene in essa non sia ripetuto l'inciso "comunque preso nel corso di un turno di servizio", contenuto nel precedente art. 24, va interpretata nel senso che a ciascun periodo di lavoro, a qualunque ora iniziato, debba seguire un riposo continuato di sette od otto ore, senza possibilità che questo sia ridotto per effetto di un computo diverso che determini l'anzidetto periodo di ventiquattro ore prescindendo dai turni di servizio. (Conf 3025/83, mass n. 427947; (Conf 2825/83, mass n 427744; (Conf 2759/83, mass n 427672).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 24, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)