Sez. 3 - , Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020 (Rv. 659789 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Art. 96, comma 3, c.p.c. - Limiti quantitativi - Esclusione - Criteri di liquidazione - Individuazione - Valore della controversia - Configurabilità - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)