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Sez. 4, Sentenza n. 11963 del 15/11/1988 Ud. (dep. 05/12/1988) Rv. 179857 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179857-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In materia di misure sostitutive, la particolare procedura del cosiddetto patteggiamento, ex art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (secondo il quale, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del P.m., può essere applicata la misura sostitutiva con la conseguente declaratoria di Estinzione del reato), non è applicabile ai reati puniti con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (Conf mass n 177902).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)