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Sez. 6, Sentenza n. 3449 del 13/11/1978 Ud. (dep. 04/04/1979) Rv. 141711 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - PRODOTTO CONFEZIONATO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141711-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE - PRODOTTO CONFEZIONATO - NOZIONE.*

Il prodotto confezionato deve intendersi quello racchiuso in un involucro fornito di un sistema di chiusura ermetica tale che non consente manomissioni o intromissioni dall'esterno senza che esse lascino tracce evidenti ed ineliminabili sulla confezione o sul sigillo, e sia destinato a non essere rimosso che una volta solo dal futuro consumatore del prodotto confezionato, si da garantirgli che il contenuto della confezione non abbia potuto subire manomissioni di sorta. Tali non sono, invece, quei prodotti alimentari posti in commercio in forme o pezzi destinati normalmente alla vendita sfusa, e relativamente ai quali il recipiente o l'involucro in cui sono contenuti ha solo la funzione di permetterne il trasporto e la conservazione in modo da evitare lo spargimento e l'inquinamento, e pertanto non sono oggetto dell'Obbligo di riportare le indicazioni di cui all'art 8 della legge 30 aprile 1962 n 283.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)