Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433
Testo in vigore al
Titolo I. Definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonche' l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unita' nella quale e' espresso l'importo di un debito in essere da un'unita' monetaria nazionale all'unita' euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonche' i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "societa' finanziaria": la societa' indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilita' di denaro, le attivita' e passivita' iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) "attivita', passivita' e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonche' le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le societa' di investimento a capitale variabile;
s) "societa' di gestione accentrata": societa' avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) "societa' quotata": societa' emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo II. Parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti
Art. 2 Parametri di indicizzazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento.
Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.
Art. 3 Calcoli intermedi
1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
Art. 4 Importi in lire contenuti in norme vigenti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.
Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli.";b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euro.";d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro.";e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro";h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro";h-ter) l'articolo 2485 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro".
3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile e' abrogato.
5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita' eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
Titolo III. Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione I. Titoli di Stato
Art. 5 Ridenominazione dei titoli di Stato in lire
1. Il 1 gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Art. 6 Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
1. Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
Art. 7 Modalita' di ridenominazione
1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito.
2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.
3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione.
4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio piu' basso in cui e' frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.
Art. 8 Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al
servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1 gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonche' ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile.
Sezione II. Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici
Art. 9 Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile
1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sara' effettuata il 1 gennaio 2002.
2. A partire dal 1 gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.
Art. 10 Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi da enti pubblici territoriali
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facolta' di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalita' prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.
Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.
Sezione III. Strumenti di debito privati
Art. 11 Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta' di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Art. 12 Modalita' di ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all'articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita' e dalla possibilita' di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all'articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all'articolo 11 e' effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell'apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d'Italia.
Art. 13 Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita' di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
Sezione IV. Disposizioni generali
Art. 14 Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro dovra' essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.