REGOLAMENTO N. 17 Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,
Considerando che, per stabilire un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, occorre provvedere all'applicazione equilibrata degli articoli 85 e 86 in modo uniforme negli Stati membri;
Considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere determinate tenendo conto della necessità di assicurare una sorveglianza efficace nonchè di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;
Considerando che appare di conseguenza necessario sottoporre, in linea di principio, le imprese che desiderino avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'obbligo di notificare alla Commissione i loro accordi, decisioni e pratiche concordate;
Considerando tuttavia che, da una parte, detti accordi, decisioni e pratiche concordate sono, con ogni probabilità, molto numerosi e non potranno quindi essere esaminati contemporaneamente, e che, d'altra parte, alcuni di questi presentano caratteri particolari, che possono renderli meno pregiudizievoli allo sviluppo del mercato comune;
Considerando che è quindi opportuno prevedere provvisoriamente un regime più elastico per alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, senza peraltro pregiudicare la loro validità ai sensi dell'articolo 85;
Considerando inoltre che le imprese possono avere interesse a sapere se gli accordi, decisioni o pratiche concordate ai quali esse partecipano o intendono partecipare, possono determinare l'intervento della Commissione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86;
Considerando che, al fine di assicurare un'applicazione uniforme nel mercato comune delle disposizioni degli articoli 85 e 86, è necessario fissare le regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 85 e 86;
Considerando che, in vista di tale scopo, la Commissione deve ottenere il concorso delle autorità competenti degli Stati membri e disporre inoltre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per individuare gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, vietate dall'articolo 85, paragrafo 1, e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, vietato dall'articolo 86;
Considerando che, al fine di adempiere al compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato, la Commissione deve essere autorizzata a rivolgere alle imprese o alle associazioni di imprese raccomandazioni e decisioni dirette a far cessare le infrazioni agli articoli 85 e 86;
Considerando che l'osservanza degli articoli 85 e 86 e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza del presente regolamento devono poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora;
Considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni, e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;
Considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di Giustizia alle condizioni definite dal Trattato, e che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di Giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del Trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora;
Considerando che il presente regolamento può entrare in vigore fatta salva l'emanazione di successive disposizioni ai sensi dell'articolo 87 del Trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3
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1.
2.
3.
La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione,
c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.
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