diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 28292 del 21/12/2005 (Rv. 585903 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Prescrizione - Termine di prescrizione decennale - Sospensione per un triennio ex art. 2, comma 19, d.l. n. 463 del 1983 convertito in legge n. 638 del 1983 - Computo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585903-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione dei crediti contributivi, alla stregua dell'art. 2, comma 19 del d.l. n.463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, il termine di prescrizione decennale (per i contributi INPS soggetti a tale prescrizione) è divenuto di tredici anni per i contributi scaduti prima del 12 settembre 1983 (data di entrata in vigore del decreto), mentre i contributi scaduti all'interno del triennio di sospensione hanno avuto un termine di prescrizione variabile, nel senso che per tutti la prescrizione è cominciata a decorrere solo dal 12 settembre 1986 e per tutti è scaduta, salvo atti interruttivi, il 12 settembre 1996. (Nella specie la S.C. ha affermato che per i contributi che dovevano essere versati il 20 ottobre 1983 il termine di prescrizione è stato di dodici anni, dieci mesi e ventitré giorni, mentre per i contributi che dovevano essere versati il 20 agosto o il 20 settembre 1984, la prescrizione, scaduta il 12 settembre 1996, è stata di circa dodici anni e di circa undici anni per i contributi che dovevano essere versati nell'agosto o nel settembre 1985).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)