Sez. L, Sentenza n. 1094 del 04/03/1978 (Rv. 390463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ILLEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONI RELATIVE ALLE GARANZIE PROCEDURALI DELL'IRROGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ILLEGITTIMITA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONI RELATIVE ALLE GARANZIE PROCEDURALI DELL'IRROGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Il lavoratore, che abbia ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento dell'illegittimita del suo licenziamento per la Mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, e tenuto, nel giudizio di appello, instaurato dal datore di lavoro per la riforma di tale pronuncia, a riproporre espressamente - a pena di decadenza - le questioni relative alle garanzie procedurali dell'irrogazione del provvedimento di licenziamento, che erano state disattese o non esaminate dal primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)