Sez. 3, Sentenza n. 957 del 27/03/1968 (Rv. 332332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE- RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, TERZO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 INTERVENUTA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO IN CUI FU SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE- RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, TERZO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 INTERVENUTA NEL CORSO DELLO STESSO GIUDIZIO IN CUI FU SOLLEVATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE - SUSSISTENZA.*
Intervenuta, durante la sospensione del giudizio di Cassazione in cui e stata sollevata la questione di legittimita costituzionale, la sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 1967, n. 97, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 11, terzo comma del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni degli Atti giudiziari alle amministrazioni dello stato, qualora non siano state eseguite presso il competente ufficio dell' Avvocatura dello stato, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilita del ricorso, proposta dall' amministrazione resistente sotto il profilo che il medesimo e stato notificato presso l'ufficio distrettuale dell' Avvocatura, invece che presso la Avvocatura generale dello stato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)