Sez. L, Sentenza n. 8436 del 27/05/2003 (Rv. 563623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore con genitore portatore di handicap - Divieto di trasferimento ad altra sede ex art. 33, legge n. 104 del 1992 - Presupposto della gravità dell'handicap - Accertamento effettuato dalle commissioni mediche presso le Usl. - Necessità - Fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 33 cit. da parte della legge n. 53 del 2000.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
L'art. 33, comma quinto, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa; inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub speciè di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni (Nella specie, anteriore alla riforma dell'art. 33, comma quinto, legge n. 104 del 1992, da parte dell'art. 19, legge n. 53 del 2000, la sentenza d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale aveva eccepito l'illegittimità del suo trasferimento ad altra sede, accertando a mezzo di c.t.u. che il padre del medesimo era affetto da un handicap, che necessitava di assistenza continua, ritenendo inapplicabile l'art. 4, legge n. 104 del 1992; la S.C., nell'enunciare il suindicato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito la controversia, con il rigetto della domanda).
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST., Legge 15/10/1990 num. 294 art. 1, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)