Sez. 1, Ordinanza n. 7236 del 25/03/2026 (Rv. 677893-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Ricorso incidentale tardivo - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)
Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)