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Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 04/04/1975 (Rv. 374641 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374641-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sull'esistenza dei presupposti della cosiddetta semiplena probatio, che consente al giudice di deferire il giuramento suppletorio, costituisce una valutazione di merito non suscettibile di Sindacato in Cassazione, se sorretto da adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici. (Conf 2330/73, mass n 365652; 1033/73, mass n 363468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)