Sez. 1, Sentenza n. 7548 del 01/06/2000 Ud. (dep. 28/06/2000) Rv. 216427 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Annullamento con rinvio per la valutazione delle circostanze - Autorità di giudicato sul fatto reato nella sua interezza - Esclusione - Conseguente applicabilità della prescrizione nel giudizio di rinvio.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
In tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito. (Fattispecie nella quale, a seguito del riconoscimento, in sede di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche, si era determinato l'abbassamento della soglia della pena edittale al di sotto del limite dei cinque anni, con conseguente prescrizione del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)