Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio
1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi ... disponibili ad assumere le difese di ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60.
Art. 30 Comunicazione al difensore di ufficio
1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice.
2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.
3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorita' giudiziaria, indicandone le ragioni, affinche' si provveda alla sostituzione.
Art. 31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita.
Art. 32 Recupero dei crediti professionali
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Art. 32-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Art. 33 Domicilio della persona offesa
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Art. 34 Designazione del sostituto del difensore
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.
Art. 35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:
a) il nome e il cognome dell'imputato;
b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente e' il difensore, la sottoscrizione e' autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.
3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca le indicazioni suddette, senza che cio' ritardi l'inoltro della corrispondenza.
4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.
Art. 36 Accesso del difensore al luogo di custodia
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualita' di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.
3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto e' consegnata a chi esercita la custodia ed e' da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Art. 37 Procura speciale rilasciata in via preventiva
1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice puo' essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualita' in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
Capo V. Disposizioni relative agli atti
Art. 39 Autenticazione della sottoscrizione di atti
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.
Art. 40 Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art. 41 Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Art. 42 Trasmissione a distanza di copia di atti
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
Art. 44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale e' svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
Art. 45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
Art. 46 Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.
Art. 47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.