Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
Testo in vigore al
Capo I. Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato:
"Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".
Art. 2
1. Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potra' competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.
Art. 3
1. Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.
2. L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', oppure goda di retribuzione annua contributiva - da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo - inferiore a lire 90.000, nonche' per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino pero' applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
3. Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facolta' della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
4. Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi, del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.
Art. 4
1. La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione "Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate", rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
Art. 5
1. Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non e' obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.
2. Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuera' ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.
3. Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considerera' come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1 gennaio 1953 - da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'art. 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'art. 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 - aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1 gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva della indennita' di carovita o di indennita' analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si consirera' come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.
Capo II. Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 6
1. L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 o alle lettere a), c) e), d), dell'art. 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennita' diretta una volta tanto.
2. Consegue pure il diritto all'indennita' di cui al comma precedente, ridotta pero', nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma, precedente.
Art. 7
1. Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia gessato o cessi dal servizio:
a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);
c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).
2. Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.
Art. 8
1. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attivita' di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennita' di cui al primo comma dell'art. 6 o alla pensione di cui all'art. 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:
a) l'indennita' indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;
b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;
c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto e' conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 13 marzo 1938, n. 680.
2. Per il conseguimento del diritto all'indennita' o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. E' ridotto, pero', ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, nonche' postuma.
3. Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplato nell'art. 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.
Art. 9
1. Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.
2. Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennita' una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione gia' conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.
Art. 10
1. Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
2. Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.14
Art. 11
1. Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennita' indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera a) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale gia' corrisposto all'iscritto, nella forma di indennita' diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dello art. 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facolta' di chiedere che la predetta eventuale indennita' ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anziche' in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennita' stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualita' vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.
Capo III. Retribuzione contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 12
1. L'acertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
2. A partire dal 1 gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.
3. Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sara' riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attivita' di servizio, essa sara' considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennita' di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennita' di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennita' di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennita' di caropane in una importo annuo comunque non superiore a lire 6240, la tredicesima mensilita', gli altri eventuali elementi - costitutivi della retribuzione - fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.
Art. 13
1. Nel caso di iscritto, che alla data del 1 gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico - ragguagliato all'intero anno - goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, pero', essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti - stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorita' tutorie - eventualmente intervenuti fino al 1 gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.
2. Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno la retribuzione contributiva, riferibile allo anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina, prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla, data di assunzione o di riassunzione in servizio.
Art. 14
1. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio, che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato: il periodo intercorrente dalla, data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;
2. il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.
3. Ai fini della determinazione, dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente art. 19:
1) le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese;
2) le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.
4. Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva e' pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.
5. Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse e' calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.
6. Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.
7. Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della, differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.
Art. 15
1. A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.
2. A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto.
3. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti.
Art. 16
1. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo e' pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10.
2. Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile e' pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma dello stesso art. 14.